Art. 3
Definizioni
In vigore dal 17 lug 2020
Definizioni
Ai fini della presente decisione si applicano le seguenti definizioni:
1)
«allevamento di bovini»: un allevamento avente una produzione annuale di azoto nell’effluente di allevamento superiore a 300 kg, di cui almeno due terzi derivati dal bestiame;
2)
«coltura con sottosemina di erba»: cereali insilati, mais insilato, cereali primaverili, cereali invernali oppure orzo primaverile e piselli, con sottosemina di erba effettuata prima o dopo il raccolto;
3)
«coltura con elevato assorbimento di azoto e stagione di crescita prolungata»: una delle seguenti colture:
a)
prato;
b)
colture intercalari a prato;
c)
barbabietole destinate a foraggio;
d)
colture con sottosemina di erba;
e)
cicoria;
4)
«prato»: una zona destinata a praticoltura in via permanente o temporanea;
5)
«profilo del suolo»: lo strato di suolo fino a una profondità di 0,90 m o al livello medio più elevato delle acque sotterranee, se tale livello è a una profondità inferiore a 0,90 m dalla superficie.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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