Art. 3
Definizioni
In vigore dal 17 lug 2020
Definizioni
Ai fini della presente decisione si applicano le seguenti definizioni:
(1)
«azienda agricola a superficie prativa»: un’azienda in cui almeno l’80 % della superficie disponibile per l’applicazione di effluente è costituito da prati;
(2)
«animali allevati a pascolo»: bovini (tranne i vitelli da carne bianca), ovini, caprini, equini, asini, cervidi e bufali indiani;
(3)
«superficie aziendale»: la superficie posseduta, affittata o gestita dall’agricoltore nell’ambito di un contratto scritto e della cui gestione l’agricoltore è direttamente responsabile;
(4)
«prato»: superficie prativa permanente o superficie prativa temporanea mantenuta per un periodo inferiore a cinque anni;
(5)
«piano di fertilizzazione»: calcolo in merito al previsto uso e disponibilità di nutrienti;
(6)
«registro di fertilizzazione»: bilancio dei nutrienti sulla base del loro uso e del loro assorbimento effettivi;
(7)
«terreni sabbiosi meridionali e centrali»: suoli indicati come terreni sabbiosi meridionali e centrali ai sensi della legislazione neerlandese che ha attuato la direttiva 91/676/CEE;
(8)
«terreni di tipo ‘loess’»: suoli indicati come terreni di tipo «loess» ai sensi della legislazione neerlandese che ha attuato la direttiva 91/676/CEE.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Proeli:dec_impl:2020:1073:oj#art-3