Art. 13

Sicurezza e protezione delle informazioni

In vigore dal 6 lug 2020
Sicurezza e protezione delle informazioni Gli atti sono gestiti conformemente alle norme di sicurezza della Commissione applicabili alla protezione delle informazioni. A tal fine gli atti, i fascicoli, i sistemi di informazione e gli archivi, compresi le loro reti e i mezzi di trasmissione, sono protetti da misure di sicurezza appropriate per la gestione delle informazioni classificate, delle informazioni sensibili non classificate e dei dati personali (18). Le informazioni classificate sono trattate nel rispetto delle norme in vigore in materia di sicurezza.
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Sicurezza e protezione delle informazioni (Art. 13 Decisione (UE) 2021/2121) — Testo vigente | Portale Normativo