Art. 12
Comunicazione di dati e informazioni all’interno della Commissione
In vigore dal 6 lug 2020
Comunicazione di dati e informazioni all’interno della Commissione
1. I dati e le informazioni sono messi a disposizione e condivisi il più ampiamente possibile all’interno della Commissione, a meno che obblighi giuridici non impongano di limitarne l’accesso.
2. Ai fini della condivisione delle informazioni, le direzioni generali e i servizi assimilati garantiscono che i loro fascicoli siano accessibili nella misura in cui lo consente il carattere sensibile del loro contenuto.
Storico versioni
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