Art. 5

Modalità di trasferimento dei compiti di in materia di vigilanza alla BCE

In vigore dal 24 giu 2020
Modalità di trasferimento dei compiti di in materia di vigilanza alla BCE 1.   A decorrere dal 1o ottobre 2020, la BCE assolve i compiti nei settori di cui all’, paragrafo 1 e all’, paragrafo 2, nonché all’ del regolamento (UE) n. 1024/2013 in relazione ai soggetti vigilati insediati nella Repubblica di Croazia. 2.   Di conseguenza, a decorrere da tale data: a) un rappresentante della HNB partecipa al Consiglio di vigilanza ed esercita il diritto di voto in conformità all’articolo 26 del regolamento (UE) n. 1024/2013. b) un rappresentante della HNB partecipa al Comitato direttivo del Consiglio di vigilanza e, se del caso, esercita il diritto di voto in conformità agli articolo 11 e 12 del regolamento interno del Consiglio di vigilanza della Banca centrale europea (4); c) i rappresentanti della HNB partecipano, riguardo alle questioni inerenti alla vigilanza prudenziale, in altri comitati e sotto-strutture che prestano assistenza all’attività della BCE in relazione ai compiti a questa attribuiti dal regolamento (UE) n. 1024/2013 in conformità ai rispettivi regolamenti interni. 3.   In deroga al paragrafo 2, a decorrere dalla data di applicazione della presente decisione, il rappresentante della HNB nel Consiglio di vigilanza partecipa ed esercita il proprio diritto di voto nelle deliberazioni per l’adozione da parte della BCE di istruzioni in relazione all’individuazione dei soggetti vigilati significativi insediati nella Repubblica di Croazia ai sensi dell’articolo 110 del regolamento (UE) n. 468/2014 (BCE/2014/17). 4.   Ricevuta la notifica di istruzioni impartite dalla BCE alla HNB in relazione all’individuazione dei soggetti vigilati significativi insediati nella Repubblica di Croazia ai sensi dell’articolo 110 del regolamento (UE) n. 468/2014 (BCE/2014/17), la HNB nomina i sotto-coordinatori per i pertinenti gruppi di vigilanza congiunti ai sensi dell’articolo 115, paragrafo 3, del regolamento (UE) n. 468/2014 (BCE/2014/17) e informa la BCE in merito a tali nomine senza indebito ritardo. 5.   Ricevuta la notifica di istruzioni impartite dalla BCE alla HNB in relazione all’individuazione dei soggetti vigilati significativi insediati nella Repubblica di Croazia ai sensi dell’articolo 110 del regolamento (UE) n. 468/2014 (BCE/2014/17), la HNB individua come pendente ai sensi dell’articolo 48, del regolamento (UE) n. 468/2014 (BCE/2014/17) ogni procedura di vigilanza formalmente avviata che richieda una decisione ma non possa essere completata prima del 1o ottobre 2020. L’individuazione delle procedure pendenti include le procedure concernenti l’assolvimento dei compiti nei settori di cui all’, paragrafo 1, lettera a) e all’, paragrafo 1, lettera c) del regolamento (UE) n. 1024/2013.
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