Art. 3

Dovere di cooperazione in buona fede e scambio di informazioni

In vigore dal 24 giu 2020
Dovere di cooperazione in buona fede e scambio di informazioni A decorrere dalla data di applicazione della presente decisione la BCE e la HNB sono soggette al dovere di cooperazione in buona fede e all’obbligo di scambio di informazioni sulla base dell’, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 1024/2013.
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Dovere di cooperazione in buona fede e scambio di informazioni (Art. 3 Decisione (UE) 2020/1016) — Testo vigente | Portale Normativo