Art. 8
In vigore dal 25 mag 2020
1. Entro il 30 giugno di ogni anno la Commissione presenta al Parlamento europeo e al Consiglio una relazione sull’attuazione della presente decisione nel corso dell’anno precedente, comprensiva della valutazione dell’attuazione. La relazione:
a)
esamina i progressi ottenuti nell’attuazione dell’assistenza macrofinanziaria dell’Unione;
b)
valuta la situazione economica e le prospettive dei paesi partner, nonché i progressi ottenuti nell’attuazione delle misure di politica di cui all’, paragrafo 1;
c)
indica il legame tra le condizioni di politica economica definite nel protocollo d’intesa, i risultati economici e di bilancio dei paesi partner e le decisioni della Commissione di versare le rate dell’assistenza macrofinanziaria dell’Unione.
2. Entro due anni dalla scadenza del periodo di disponibilità di cui all’articol o 1, paragrafo 4, la Commissione presenta al Parlamento europeo e al Consiglio una relazione di valutazione ex post, che analizza i risultati e l’efficienza dell’assistenza macrofinanziaria dell’Unione completata e in quale misura essa abbia contribuito agli obiettivi dell’assistenza.
Storico versioni
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