Art. 1

In vigore dal 18 mag 2020
La tabella dell’allegato I, colonna «Attività», voce «Trasporto aereo», secondo comma, della direttiva 2003/87/CE è così modificata: 1) al secondo comma, la lettera j) è sostituita dalla seguente: «I voli di cui alla lettera l) o effettuati esclusivamente per trasportare, nell’ambito di un viaggio ufficiale, un monarca regnante o i membri più prossimi della sua famiglia, un capo di Stato, i capi di governo, i ministri del governo di uno Stato membro non possono essere esclusi a titolo della presente lettera;»; 2) la lettera k) è sostituita dalla seguente: «k) dal 1o gennaio 2013 al 31 dicembre 2030, i voli che, se non fosse per questo, rientrerebbero in questa attività e che sono effettuati da un operatore di trasporto aereo non commerciale che opera voli con emissioni annue totali inferiori a 1 000 tonnellate l’anno (comprese le emissioni dei voli di cui alla lettera l)];»; 3) è aggiunta la lettera l) seguente: «l) i voli in partenza dagli aerodromi situati in Svizzera e diretti verso gli aerodromi situati nel SEE.».
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