Art. 1
In vigore dal 18 mag 2020
La tabella dell’allegato I, colonna «Attività», voce «Trasporto aereo», secondo comma, della direttiva 2003/87/CE è così modificata:
1)
al secondo comma, la lettera j) è sostituita dalla seguente:
«I voli di cui alla lettera l) o effettuati esclusivamente per trasportare, nell’ambito di un viaggio ufficiale, un monarca regnante o i membri più prossimi della sua famiglia, un capo di Stato, i capi di governo, i ministri del governo di uno Stato membro non possono essere esclusi a titolo della presente lettera;»;
2)
la lettera k) è sostituita dalla seguente:
«k)
dal 1o gennaio 2013 al 31 dicembre 2030, i voli che, se non fosse per questo, rientrerebbero in questa attività e che sono effettuati da un operatore di trasporto aereo non commerciale che opera voli con emissioni annue totali inferiori a 1 000 tonnellate l’anno (comprese le emissioni dei voli di cui alla lettera l)];»;
3)
è aggiunta la lettera l) seguente:
«l)
i voli in partenza dagli aerodromi situati in Svizzera e diretti verso gli aerodromi situati nel SEE.».
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Proeli:dec_del:2020:1071:oj#art-1