Art. 4
In vigore dal 22 apr 2020
La sospensione del pagamento del dazio antidumping esteso a norma dell’ del regolamento (CE) n. 88/97 è revocata per i soggetti elencati nella tabella figurante nel presente articolo.
Il dazio esteso è riscosso a partire dalla data di decorrenza di efficacia della sospensione. Tale data è indicata nella colonna «Data di decorrenza di efficacia» della tabella.
Soggetto per il quale la sospensione è revocata
Codice aggiuntivo TARIC
Nome
Indirizzo
Data di decorrenza di efficacia
C489
P.P.H. ARTPOL Artur Kopeć
ul. Aniołowska 14,
PL-42-202 Częstochowa, Polonia
25.10.2018
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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Proeli:dec_impl:2020:588:oj#art-4