Art. 4

Art. 4

In vigore dal 22 apr 2020
La sospensione del pagamento del dazio antidumping esteso a norma dell’ del regolamento (CE) n. 88/97 è revocata per i soggetti elencati nella tabella figurante nel presente articolo. Il dazio esteso è riscosso a partire dalla data di decorrenza di efficacia della sospensione. Tale data è indicata nella colonna «Data di decorrenza di efficacia» della tabella. Soggetto per il quale la sospensione è revocata Codice aggiuntivo TARIC Nome Indirizzo Data di decorrenza di efficacia C489 P.P.H. ARTPOL Artur Kopeć ul. Aniołowska 14, PL-42-202 Częstochowa, Polonia 25.10.2018
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