Art. 1
In vigore dal 22 apr 2020
Il regolamento interno della Commissione (1) è così modificato:
1)
all’articolo 5, paragrafo 2, è aggiunto il comma seguente:
«Qualora parte o tutti i membri della Commissione siano impossibilitati ad assistere di persona a una riunione della Commissione, il presidente può, in circostanze eccezionali, invitarli a partecipare usando sistemi di telecomunicazione che consentano la loro identificazione ed effettiva partecipazione.»;
2)
all’articolo 7 è aggiunto il comma seguente:
«Quando il presidente si avvale dell’articolo 5, paragrafo 2, secondo comma, i membri della Commissione che partecipano alle deliberazioni usando i sistemi di telecomunicazione di cui a detto comma sono considerati presenti ai fini del quorum.»;
3)
all’articolo 10 è aggiunto il paragrafo seguente:
«4. Quando il presidente si avvale dell’articolo 5, paragrafo 2, secondo comma, le persone di cui ai paragrafi da 1 a 3 possono assistere alle riunioni usando i sistemi di telecomunicazione di cui a detto comma.»;
4)
all’articolo 17, paragrafo 1, è aggiunto il comma seguente:
«Quando il presidente si avvale dell’articolo 5, paragrafo 2, secondo comma, e le circostanze impediscono la firma della nota riepilogativa, l’espresso consenso scritto del presidente e quello del segretario generale della Commissione possono sostituire in via eccezionale la rispettiva firma e sono acclusi alla nota.».
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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