Art. 1

Art. 1

In vigore dal 22 apr 2020
Il regolamento interno della Commissione (1) è così modificato: 1) all’articolo 5, paragrafo 2, è aggiunto il comma seguente: «Qualora parte o tutti i membri della Commissione siano impossibilitati ad assistere di persona a una riunione della Commissione, il presidente può, in circostanze eccezionali, invitarli a partecipare usando sistemi di telecomunicazione che consentano la loro identificazione ed effettiva partecipazione.»; 2) all’articolo 7 è aggiunto il comma seguente: «Quando il presidente si avvale dell’articolo 5, paragrafo 2, secondo comma, i membri della Commissione che partecipano alle deliberazioni usando i sistemi di telecomunicazione di cui a detto comma sono considerati presenti ai fini del quorum.»; 3) all’articolo 10 è aggiunto il paragrafo seguente: «4.   Quando il presidente si avvale dell’articolo 5, paragrafo 2, secondo comma, le persone di cui ai paragrafi da 1 a 3 possono assistere alle riunioni usando i sistemi di telecomunicazione di cui a detto comma.»; 4) all’articolo 17, paragrafo 1, è aggiunto il comma seguente: «Quando il presidente si avvale dell’articolo 5, paragrafo 2, secondo comma, e le circostanze impediscono la firma della nota riepilogativa, l’espresso consenso scritto del presidente e quello del segretario generale della Commissione possono sostituire in via eccezionale la rispettiva firma e sono acclusi alla nota.».
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