Art. 1

Modifiche all’indirizzo (UE) 2015/510 (BCE/2014/60)

In vigore dal 7 apr 2020
Modifiche all’indirizzo (UE) 2015/510 (BCE/2014/60) L’indirizzo (UE) 2015/510 (BCE/2014/60) è modificato come segue: 1. l’articolo 93 è sostituito dal testo seguente: «Articolo 93 Ammontare minimo dei crediti Per l'uso domestico i crediti, al momento della presentazione come garanzia da parte di una controparte, devono soddisfare una soglia dimensionale minima di EUR 0 o una di importo più elevato che può essere stabilita dalla BCN di appartenenza. Per i crediti utilizzati su base transfrontaliera si applica una soglia minima pari a 500 000 EUR.»; 2. All’articolo 141, paragrafo 1, il valore percentuale «2,5 %» è sostituito dal valore percentuale «10 %».
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Modifiche all’indirizzo (UE) 2015/510 (BCE/2014/60) (Art. 1 Decisione (UE) 2020/506) — Testo vigente | Portale Normativo