Art. 1
Modifiche all’indirizzo (UE) 2015/510 (BCE/2014/60)
In vigore dal 7 apr 2020
Modifiche all’indirizzo (UE) 2015/510 (BCE/2014/60)
L’indirizzo (UE) 2015/510 (BCE/2014/60) è modificato come segue:
1.
l’articolo 93 è sostituito dal testo seguente:
«Articolo 93
Ammontare minimo dei crediti
Per l'uso domestico i crediti, al momento della presentazione come garanzia da parte di una controparte, devono soddisfare una soglia dimensionale minima di EUR 0 o una di importo più elevato che può essere stabilita dalla BCN di appartenenza. Per i crediti utilizzati su base transfrontaliera si applica una soglia minima pari a 500 000 EUR.»;
2.
All’articolo 141, paragrafo 1, il valore percentuale «2,5 %» è sostituito dal valore percentuale «10 %».
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Proeli:dec:2020:506:oj#art-1