Art. 7

Privilegi e immunità dell’RSUE e del personale del RSUE

In vigore dal 2 apr 2020
Privilegi e immunità dell’RSUE e del personale del RSUE I privilegi, le immunità e le altre garanzie relativi al RSUE e al personale dell’RSUE che sono necessari per il compimento e il regolare svolgimento della missione sono convenuti con le parti ospitanti a seconda dei casi. Gli Stati membri e il SEAE concedono tutto il sostegno necessario a tale scopo.
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Privilegi e immunità dell’RSUE e del personale del RSUE (Art. 7 Decisione (UE) 2020/489) — Testo vigente | Portale Normativo