Art. 7
Privilegi e immunità dell’RSUE e del personale del RSUE
In vigore dal 2 apr 2020
Privilegi e immunità dell’RSUE e del personale del RSUE
I privilegi, le immunità e le altre garanzie relativi al RSUE e al personale dell’RSUE che sono necessari per il compimento e il regolare svolgimento della missione sono convenuti con le parti ospitanti a seconda dei casi. Gli Stati membri e il SEAE concedono tutto il sostegno necessario a tale scopo.
Storico versioni
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