Art. 4
Importi degli acquisti
In vigore dal 24 mar 2020
Importi degli acquisti
Gli acquisti sono effettuati nell’ambito del PEPP nella misura ritenuta necessaria e proporzionata a contrastare le minacce poste dalle straordinarie condizioni economiche e di mercato alla capacità dell’Eurosistema di assolvere il proprio mandato. Affinché la presente decisione di carattere eccezionale risulti efficace, il consolidamento di quote di cui all’ della decisione (UE) 2020/188 (BCE/2020/9) non si applica alle quote ai fini del PEPP.
Storico versioni
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