Art. 2

Scadenza dei titoli di debito pubblici negoziabili

In vigore dal 24 mar 2020
Scadenza dei titoli di debito pubblici negoziabili Per essere idonei all’acquisto nell'ambito del PEPP, i titoli di debito negoziabili, nell’accezione di cui all’articolo1, paragrafo 2, lettera a), devono avere una scadenza residua minima di 70 giorni e massima di 30 anni al momento del loro acquisto da parte della banca centrale dell'Eurosistema competente. Per facilitare la regolare attuazione, gli strumenti di debito negoziabili con una scadenza residua di 30 anni e 364 giorni sono idonei nell'ambito del PEPP.
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