Art. 4

In vigore dal 2 mar 2020
1.   L’utilizzo per fini di liquidità dei fondi per l’ammodernamento delle navi costituisce un aiuto di Stato a favore di Tirrenia ai sensi dell’articolo 107, paragrafo 1, del TFUE. L’aiuto di Stato è stato attuato illegalmente dall’Italia in violazione dell’articolo 108, paragrafo 3, del TFUE. 2.   L’aiuto di cui al paragrafo 1 del presente articolo, che ammonta a 11 421 300 EUR, è incompatibile con il mercato interno.
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