Art. 1

In vigore dal 2 mar 2020
1.   La compensazione concessa a Tirrenia e la priorità nell’assegnazione degli accosti per la fornitura di servizi marittimi su dodici rotte ai sensi della convenzione iniziale, così come prorogate nel periodo dal 1o gennaio 2009 al 18 luglio 2012, costituiscono un aiuto di Stato ai sensi dell’articolo 107, paragrafo 1, del TFUE. L’aiuto di Stato per la gestione delle tre rotte Napoli-Palermo, Civitavecchia-Olbia e Genova-Porto Torres è stato attuato illegalmente dall’Italia in violazione dell’articolo 108, paragrafo 3, del TFUE. 2.   L’aiuto di cui al paragrafo 1 del presente articolo è compatibile con il mercato interno.
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Art. 1 Decisione (UE) 2020/1412 — Testo vigente | Portale Normativo