Art. 4
In vigore dal 24 feb 2020
1. La Romania recupera gli aiuti di cui all’ presso il beneficiario.
2. Gli importi da recuperare producono interessi a decorrere dalla data in cui sono stati messi a disposizione del beneficiario fino al loro recupero effettivo.
3. Gli interessi sono calcolati su base composta a norma del capo V del regolamento (CE) n. 794/2004 della Commissione (216) e del regolamento (CE) n. 271/2008 della Commissione (217) che modifica il regolamento (CE) n. 794/2004.
4. La Romania pone fine ad ogni ulteriore mancata esecuzione dei debiti di cui all’ con effetto a decorrere dalla data di adozione della presente decisione.
Storico versioni
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