Art. 3

In vigore dal 24 feb 2020
L’aiuto di Stato concesso ai sensi della misura 3 è già compreso negli aiuti di cui alla misura 1 e alla misura 2, motivo per cui l’aiuto ai sensi della misura 3 non viene sommato all’ammontare complessivo dell’aiuto al fine di evitare il doppio conteggio degli aiuti. L’aiuto di Stato che ammonta a un importo almeno pari a 2 619,27 milioni di RON (circa 569,41 milioni di EUR), ossia l’importo dell’aiuto ai sensi della misura 1 (almeno pari a 1 001,2 milioni di RON, circa 217,65 milioni di EUR), incrementato dell’importo dell’aiuto ai sensi della misura 2 (almeno pari a 783,78 milioni di RON, circa 170,39 milioni di EUR) e dell’importo dell’aiuto corrispondente alla misura 5 (almeno pari a 834,29 milioni di RON, circa 181,37 milioni di EUR), maggiorati, per ciascun aiuto e per tutti i debiti scaduti nel contesto delle misure 1, 2 e 5, degli interessi di mercato corrispondenti (da determinare secondo la metodologia di calcolo descritta), tutti illegalmente concessi dalla Romania, in violazione dell’articolo 108, paragrafo 3, del trattato sul funzionamento dell’Unione europea, a favore di CFR Marfă, è incompatibile con il mercato interno.
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