Art. 4

In vigore dal 30 gen 2020
1.   Su rispettiva richiesta, debitamente motivata, dell’Irlanda, della Repubblica di Cipro o del Regno di Spagna, il Consiglio può autorizzare detti Stati membri a negoziare accordi bilaterali con il Regno Unito negli ambiti di competenza esclusiva dell’Unione. Tale autorizzazione può essere concessa solo alle condizioni seguenti: a) lo Stato membro interessato ha fornito informazioni da cui risulta che l’accordo in questione è necessario per il corretto funzionamento delle modalità fissate rispettivamente dal protocollo su Irlanda/Irlanda del Nord, dal protocollo sulle zone di sovranità del Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord a Cipro e dal protocollo su Gibilterra, e che l’accordo in questione rispetta i principi e gli obiettivi dell’accordo; b) dalle informazioni fornite dallo Stato membro risulta che l’accordo previsto è compatibile con il diritto dell’Unione; e c) l’accordo previsto non rischia di compromettere un obiettivo dell’azione esterna dell’Unione nell’ambito interessato né di ledere altrimenti gli interessi dell’Unione. 2.   L’autorizzazione concessa a norma del paragrafo 1 può essere subordinata all’inserimento di una disposizione nell’accordo internazionale, o alla sua soppressione, oppure alla sospensione dell’applicazione di una disposizione di detto accordo, ove necessario per garantire la conformità alle condizioni di cui al paragrafo 1. 3.   Lo Stato membro interessato notifica alla Commissione l’intenzione di avviare negoziati con il Regno Unito. La Commissione ne informa prontamente il Consiglio. Lo Stato membro interessato fornisce alla Commissione tutte le informazioni necessarie per valutare il rispetto delle condizioni di cui al paragrafo 1. 4.   La Commissione è invitata dallo Stato membro interessato a seguire i negoziati da vicino. 5.   Prima di firmare l’accordo bilaterale, lo Stato membro interessato notifica alla Commissione l’esito dei negoziati e le trasmette il testo del futuro accordo e la Commissione ne informa tempestivamente il Consiglio. Lo Stato membro interessato può acconsentire a essere vincolato dall’accordo bilaterale solo qualora il Consiglio l’abbia autorizzato in tal senso. 6.   Il Consiglio adotta le decisioni di cui ai paragrafi 1 e 5 mediante atti di esecuzione su proposta della Commissione. La proposta della Commissione include una valutazione quanto al rispetto delle condizioni stabilite al paragrafo 1 e richiamate al paragrafo 2. Se le informazioni fornite dalla Stato membro interessato non sono sufficienti per la valutazione, la Commissione può chiedere informazioni supplementari. 7.   Quando il Consiglio concede un’autorizzazione ai sensi dei paragrafi 1 e 5, lo Stato membro interessato notifica alla Commissione l’entrata in vigore dell’accordo bilaterale in questione e le eventuali successive modifiche dello stato di detto accordo. 8.   Il Consiglio informa il Parlamento europeo di ogni decisione adottata a norma dei paragrafi 1 e 5.
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