Art. 2

In vigore dal 30 gen 2020
1.   La Commissione rappresenta l’Unione in sede di comitato misto e di comitati specializzati di cui agli articoli 164 e 165 dell’accordo, nonché di eventuali altri comitati specializzati istituiti ai sensi dell’articolo 164, paragrafo 5, lettera b), dell’accordo. Uno o più Stati membri possono chiedere che il rappresentante della Commissione sia accompagnato, nell’ambito della delegazione dell’Unione, da un rappresentante di detto Stato membro o detti Stati membri a una riunione del comitato misto o di uno dei comitati specializzati qualora questioni particolari che devono essere affrontate in tale riunione rivestano un interesse specifico per detto Stato membro o detti Stati membri. In particolare, l’Irlanda, la Repubblica di Cipro e il Regno di Spagna possono rispettivamente chiedere che il rappresentante della Commissione sia accompagnato: a) da un rappresentante dell’Irlanda nelle riunioni del comitato concernenti le questioni relative all’attuazione del protocollo su Irlanda/Irlanda del Nord in cui tali questioni riguardino specificamente l’Irlanda/Irlanda del Nord; b) da un rappresentante della Repubblica di Cipro nelle riunioni del comitato concernenti le questioni relative all’attuazione del protocollo sulle zone di sovranità a Cipro; c) da un rappresentante del Regno di Spagna nelle riunioni del comitato concernenti le questioni relative all’attuazione del protocollo su Gibilterra. 2.   Per fare in modo che il Consiglio sia in grado di esercitare appieno le sue funzioni di definizione delle politiche, di coordinamento e decisionali conformemente ai trattati, in particolare definendo le posizioni da adottare a nome dell’Unione in sede di comitato misto e di comitati specializzati, la Commissione provvede affinché il Consiglio riceva tutte le informazioni e la documentazione relative a ogni riunione del comitato misto e dei comitati specializzati, nonché a ogni atto adottato mediante procedura scritta con anticipo sufficiente rispetto alla riunione ovvero al ricorso alla procedura scritta. Il Consiglio è altresì tempestivamente informato delle discussioni e dell’esito delle riunioni del comitato misto, dei comitati specializzati e della procedura scritta, e riceve i progetti dei processi verbali e tutti i documenti relativi a tali riunioni o a tale procedura. 3.   Il Parlamento europeo è messo in grado di esercitare appieno le proprie prerogative istituzionali durante l’intero processo conformemente ai trattati. 4.   Nei primi cinque anni dopo l’entrata in vigore dell’accordo, la Commissione riferisce annualmente al Parlamento europeo e al Consiglio sull’attuazione e applicazione dell’accordo, in particolare della parte seconda dell’accordo stesso.
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Art. 2 Decisione (UE) 2020/135 — Testo vigente | Portale Normativo