Art. 2
Adeguamento del capitale versato
In vigore dal 22 gen 2020
Adeguamento del capitale versato
1. Tenuto conto della quota di capitale della BCE che ciascuna BCN dell’area dell’euro ha versato al 1o gennaio 2019 e dell’importo che ciascuna BCN dell’area dell’euro è tenuta a versare, ai sensi dell’ e dell’, paragrafo 1, della decisione (UE) 2020/138 (BCE/2020/4), il primo giorno di operatività del sistema di trasferimento espresso transeuropeo automatizzato di regolamento lordo in tempo reale (TARGET2) successivo al 1o febbraio 2020 ciascuna BCN dell’area dell’euro è tenuta, in relazione al primo rateo di capitale da versare, a trasferire o a ricevere l’importo netto indicato a fianco del proprio nome nella quarta colonna della tabella contenuta nell’allegato II della presente decisione, laddove il segno positivo «+» fa riferimento all’importo che la BCN trasferisce alla BCE e il segno negativo «–» fa riferimento all’importo che la BCE trasferisce alla BCN stessa. Ciascuna BCN dell’area dell’euro è tenuta a versare due ulteriori ratei due giorni lavorativi prima dell’ultimo giorno di operatività di TARGET2 del 2021 e del 2022, rispettivamente trasferendo l’importo netto indicato a fianco del proprio nome rispettivamente nella sesta e ottava colonna della tabella contenuta nell’allegato II della presente decisione.
2. Tenuto conto dell’importo di capitale della BCE che ciascuna BCN non appartenente all’area dell’euro ha versato al 1o gennaio 2019 e dell’importo di capitale della BCE che ciascuna BCN non appartenente all’area dell’euro è tenuta a versare con effetto dal 1o febbraio 2020, ai sensi dell’ della decisione (UE) 2020/138 (BCE/2020/2) il primo giorno di operatività di TARGET2 successivo al 1o febbraio 2020, ciascuna BCN è tenuta a trasferire l’importo netto indicato a fianco del proprio nome nella quarta colonna della tabella contenuta nell’allegato II della presente decisione.
3. Nel primo giorno di operatività di TARGET2 successivo al 1o febbraio 2020, la BCE e le BCN dell’area dell’euro soggette all’obbligo di trasferire, come primo rateo, un importo ai sensi del paragrafo 1, e le BCN non appartenenti all’area dell’euro soggette all’obbligo di trasferire un importo ai sensi del paragrafo 2, trasferiscono altresì separatamente gli interessi maturati sui rispettivi importi nel periodo compreso tra il 1o febbraio 2020 e la data del trasferimento. I trasferenti e riceventi di tali interessi sono i medesimi trasferenti e riceventi degli importi sui quali tali interessi sono maturati.
Storico versioni
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