Art. 1
Trasferimento di quote di capitale
In vigore dal 22 gen 2020
Trasferimento di quote di capitale
Tenuto conto della quota di capitale della BCE che ciascuna BCN avrà sottoscritto al 31 gennaio 2020 e della quota di capitale della BCE che ciascuna BCN sottoscrive con effetto dal 1o febbraio 2020 in conseguenza dell’adeguamento delle ponderazioni di cui all’ della decisione (UE) 2020/138 (BCE/2020/3), le BCN trasferiscono fra di loro quote di capitale tramite trasferimenti alla BCE e dalla BCE, al fine di assicurare che la distribuzione delle quote di capitale, con effetto dal 1o febbraio 2020, corrisponda alle ponderazioni adeguate. A tal effetto, ciascuna BCN, in virtù del presente articolo e senza necessità alcuna di ulteriori formalità o atti, si considera aver trasferito o ricevuto, con effetto dal 1o febbraio 2020, la quota di capitale sottoscritto della BCE indicata a fianco del proprio nome nella quarta colonna della tabella contenuta nell’allegato I della presente decisione, laddove il segno positivo «+» fa riferimento alla quota di capitale che la BCE trasferisce alla BCN e il segno negativo «–» fa riferimento alla quota di capitale che la BCN trasferisce alla BCE.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Proeli:dec:2020:139:oj#art-1