Art. 3

Autorizzazione di terzi alla firma

In vigore dal 29 nov 2019
Autorizzazione di terzi alla firma 1.   Per questioni che rientrano nelle aree di sua competenza, al Responsabile generale dei servizi, che agisce per conto del presidente, è concesso il potere di autorizzare in via eccezionale una persona che non sia un membro del personale della BCE a vincolare giuridicamente la BCE nei confronti di terzi, in conformità alle istruzioni impartite dalla BCE per dare attuazione agli accordi contrattuali che la BCE ha stipulato con tale persona o con l’ente a cui tale persona è affiliata. 2.   In quest’ambito non è previsto il diritto a ulteriori autorizzazioni secondarie.
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