Art. 1

Poteri di firma funzionali

In vigore dal 29 nov 2019
Poteri di firma funzionali 1.   In virtù della propria funzione, i membri del personale sono autorizzati, a vincolare giuridicamente la BCE nei confronti di terzi nei rispettivi settori di competenza, come ulteriormente specificato negli allegati I e II alla presente decisione. 2.   Allo scopo di determinare una categoria ai sensi del paragrafo 1, nei casi in cui non sia possibile determinare in modo chiaro il valore netto dell’impegno assunto, è necessario procedere ad una stima ragionevole e prudente. Tale stima deve tenere conto dei potenziali rischi per la BCE, in particolare dei rischi finanziari e del rischio reputazionale.
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