Art. 3

Livello massimo

In vigore dal 28 nov 2019
Livello massimo La presenza di colza geneticamente modificata ACS-BNØØ8-2 nei prodotti definiti all’ è autorizzata in proporzione non superiore allo 0,9 %.
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Livello massimo (Art. 3 Decisione (UE) 2019/2081) — Testo vigente | Portale Normativo