Art. 3
Livello massimo
In vigore dal 28 nov 2019
Livello massimo
La presenza di colza geneticamente modificata ACS-BNØØ8-2 nei prodotti definiti all’ è autorizzata in proporzione non superiore allo 0,9 %.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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Proeli:dec_impl:2019:2081:oj#art-3