Art. 2

Rinnovo dell’autorizzazione

In vigore dal 28 nov 2019
Rinnovo dell’autorizzazione 1.   Obiettivo della presente decisione è rinnovare un’autorizzazione che copra, per i prodotti di cui al paragrafo 2, la presenza di colza ACS-BNØØ8-2 che deriva direttamente o indirettamente dalla commercializzazione, fino al 2005, di semi di colza ACS-BNØØ8-2 nei paesi terzi. 2.   L’autorizzazione all’immissione in commercio dei seguenti prodotti è rinnovata conformemente alle condizioni stabilite nella presente decisione: a) alimenti e ingredienti alimentari contenenti o derivati da colza geneticamente modificata ACS-BNØØ8-2; b) mangimi contenenti o derivati da colza geneticamente modificata ACS-BNØØ8-2; c) prodotti contenenti colza geneticamente modificata ACS-BNØØ8-2 per usi diversi da quelli indicati alle lettere a) e b), ad eccezione della coltivazione.
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