Art. 1

Informazioni relative agli articoli 11, 12 e 13

In vigore dal 7 nov 2019
L’articolo 14 della decisione di esecuzione 2014/709/UE è sostituito dal seguente: «Articolo 14 Informazioni relative agli articoli 11, 12 e 13 Gli Stati membri redigono e tengono aggiornato un elenco degli stabilimenti riconosciuti in conformità all’articolo 12 (elenco degli stabilimenti riconosciuti) e lo mettono a disposizione della Commissione, degli altri Stati membri e del pubblico. Gli Stati membri informano immediatamente la Commissione e gli altri Stati membri riguardo a: a) eventuali modifiche del loro elenco degli stabilimenti riconosciuti, ed b) eventuali informazioni pertinenti per l’applicazione degli articoli 11, 12 e 13.»
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