Art. 1
Informazioni relative agli articoli 11, 12 e 13
In vigore dal 7 nov 2019
L’articolo 14 della decisione di esecuzione 2014/709/UE è sostituito dal seguente:
«Articolo 14
Informazioni relative agli articoli 11, 12 e 13
Gli Stati membri redigono e tengono aggiornato un elenco degli stabilimenti riconosciuti in conformità all’articolo 12 (elenco degli stabilimenti riconosciuti) e lo mettono a disposizione della Commissione, degli altri Stati membri e del pubblico.
Gli Stati membri informano immediatamente la Commissione e gli altri Stati membri riguardo a:
a)
eventuali modifiche del loro elenco degli stabilimenti riconosciuti,
ed
b)
eventuali informazioni pertinenti per l’applicazione degli articoli 11, 12 e 13.»
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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Proeli:dec_impl:2019:1887:oj#art-1