Art. 3

Comunicazione dei dati

In vigore dal 6 nov 2019
Comunicazione dei dati 1.   Gli Stati membri comunicano i dati e presentano la relazione di controllo della qualità sull’attuazione dell’, paragrafo 2, della direttiva 1999/31/CE nel formato riportato nell’allegato I. 2.   Gli Stati membri comunicano i dati e presentano la relazione di controllo della qualità sull’attuazione dell’, paragrafi 5 e 6, della direttiva 1999/31/CE nel formato riportato nell’allegato II. 3.   La Commissione pubblica i dati comunicati dagli Stati membri salvo il caso in cui, per quanto riguarda le informazioni figuranti nelle relazioni di controllo della qualità, uno Stato membro fornisca una richiesta giustificata di astensione dalla pubblicazione di taluni dati.
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Comunicazione dei dati (Art. 3 Decisione (UE) 2019/1885) — Testo vigente | Portale Normativo