Art. 2

Calcolo dei rifiuti urbani comunicati come collocati in discarica in conformità all’articolo 5 bis della direttiva 1999/31/CE

In vigore dal 6 nov 2019
Calcolo dei rifiuti urbani comunicati come collocati in discarica in conformità all’articolo 5 bis della direttiva 1999/31/CE 1.   La quantità di rifiuti urbani dichiarati come collocati in discarica comprende tutti i rifiuti urbani, di cui all’articolo 5 bis, paragrafo 1, lettere b) e c), della direttiva 1999/31/CE, che sono depositati in discarica, anche quando il collocamento in discarica di rifiuti urbani trattati assicura il rispetto dell’allegato I, punto 5, della direttiva 1999/31/CE. La quantità di rifiuti urbani dichiarati come collocati in discarica non è corretta deducendo il tenore di umidità. 2.   Ai fini dell’articolo 5 bis, paragrafo 1, lettera b), della direttiva 1999/31/CE, qualora i rifiuti urbani siano spediti in un altro Stato membro o esportati dall’Unione a un paese terzo a scopo di riciclaggio o recupero di altro tipo a norma del regolamento (CE) n. 1013/2006, la quantità di rifiuti derivanti dalle operazioni di trattamento effettuate prima del riciclaggio o del recupero di altro tipo e che sono successivamente collocati in discarica o sottoposti a operazioni di smaltimento mediante incenerimento per essere successivamente collocati in discarica nel paese di destinazione è inclusa nella quantità di rifiuti urbani comunicati come collocati in discarica dallo Stato membro in cui i rifiuti urbani sono stati raccolti. 3.   Ai fini dell’articolo 5 bis, paragrafo 1, lettera c), della direttiva 1999/31/CE, la quantità di rifiuti urbani sottoposti a operazioni di smaltimento mediante incenerimento e destinati a essere successivamente collocati in discarica corrisponde alla quantità di rifiuti urbani immessi in impianti per operazioni di incenerimento classificate come D10 conformemente all’allegato I della direttiva 2008/98/CE, previa deduzione dei materiali derivanti da rifiuti urbani che sono successivamente recuperati dai residui delle operazioni di smaltimento mediante incenerimento. La quantità di materiali da dedurre è calcolata tenendo conto della quota di rifiuti urbani sul totale dei rifiuti che entrano nell’impianto e, se del caso, della composizione dei rifiuti diversi dai rifiuti urbani che entrano nell’impianto. 4.   Ai fini dell’articolo 5 bis, paragrafo 1, lettera d), della direttiva 1999/31/CE: a) i rifiuti derivanti dalle operazioni di controllo, pulizia e riparazione per preparare i rifiuti urbani al riutilizzo e che sono successivamente collocati in discarica sono inclusi nella quantità di rifiuti urbani comunicati come collocati in discarica. Gli Stati membri possono dedurre dalla quantità di rifiuti urbani dichiarati come collocati in discarica le parti di prodotti o di componenti di prodotti che vengono rimosse durante le operazioni di riparazione per preparare i rifiuti urbani al riutilizzo; b) i materiali che sono rimossi meccanicamente durante o dopo il trattamento aerobico o anaerobico dei rifiuti organici urbani e che sono successivamente collocati in discarica sono inclusi nella quantità di rifiuti urbani comunicati come collocati in discarica; c) i rifiuti prodotti durante le operazioni di riciclaggio dei rifiuti urbani sono rifiuti prodotti durante le operazioni di riciclaggio cui sono sottoposti i rifiuti urbani dopo il punto di calcolo di cui agli della decisione di esecuzione (UE) 2019/1004.
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