Art. 40
Evacuazione e distruzione di informazioni RESTREINT UE/EU RESTRICTED in situazione di emergenza
In vigore dal 17 ott 2019
Evacuazione e distruzione di informazioni RESTREINT UE/EU RESTRICTED in situazione di emergenza
1. Il capo dipartimento elabora, approva e, se necessario, avvia l’evacuazione di emergenza e i piani di distruzione per la salvaguardia delle informazioni RESTREINT UE/EU RESTRICTED che presentano un rischio significativo di cadere in mano a persone non autorizzate durante una crisi. In ordine di priorità e in funzione della natura dell’emergenza, occorre:
1)
trasferire le ICUE in un altro luogo sicuro, se possibile in una zona amministrativa o protetta all’interno dello stesso edificio;
2)
evacuare le ICUE in un altro luogo sicuro, ove possibile in una zona amministrativa o protetta di un altro edificio, se possibile, un edificio della Commissione;
3)
distruggere le ICUE, se possibile utilizzando mezzi di distruzione approvati.
2. Quando i piani di emergenza sono stati attivati, le informazioni di livello più elevato sono trasferite o distrutte prioritariamente.
3. I dettagli operativi dei piani di evacuazione e di distruzione di emergenza sono classificati come RESTREINT UE/EU RESTRICTED.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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