Art. 40

Evacuazione e distruzione di informazioni RESTREINT UE/EU RESTRICTED in situazione di emergenza

In vigore dal 17 ott 2019
Evacuazione e distruzione di informazioni RESTREINT UE/EU RESTRICTED in situazione di emergenza 1.   Il capo dipartimento elabora, approva e, se necessario, avvia l’evacuazione di emergenza e i piani di distruzione per la salvaguardia delle informazioni RESTREINT UE/EU RESTRICTED che presentano un rischio significativo di cadere in mano a persone non autorizzate durante una crisi. In ordine di priorità e in funzione della natura dell’emergenza, occorre: 1) trasferire le ICUE in un altro luogo sicuro, se possibile in una zona amministrativa o protetta all’interno dello stesso edificio; 2) evacuare le ICUE in un altro luogo sicuro, ove possibile in una zona amministrativa o protetta di un altro edificio, se possibile, un edificio della Commissione; 3) distruggere le ICUE, se possibile utilizzando mezzi di distruzione approvati. 2.   Quando i piani di emergenza sono stati attivati, le informazioni di livello più elevato sono trasferite o distrutte prioritariamente. 3.   I dettagli operativi dei piani di evacuazione e di distruzione di emergenza sono classificati come RESTREINT UE/EU RESTRICTED.
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