Art. 38
Declassificazione parziale di informazioni RESTREINT UE/EU RESTRICTED
In vigore dal 17 ott 2019
Declassificazione parziale di informazioni RESTREINT UE/EU RESTRICTED
1. È possibile anche una declassificazione parziale (ad esempio allegati, solo alcuni paragrafi). La procedura è identica a quella prevista per la declassificazione di un intero documento.
2. In caso di declassificazione parziale (sanitisation) di informazioni RESTREINT UE/EU RESTRICTED, è prodotto un estratto declassificato.
3. Le parti che rimangono classificate sono sostituite da:
PARTE DA NON DECLASSIFICARE
nel corpo del testo, se la parte che rimane classificata è parte di un paragrafo, oppure come paragrafo, se la parte che rimane classificata è un paragrafo specifico o più di un paragrafo.
4. Una menzione specifica è aggiunta nel testo se un allegato completo non può essere declassificato ed è pertanto stato ritirato dall’estratto.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
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