Art. 17
Riproduzione e traduzione di informazioni RESTREINT UE/EU RESTRICTED
In vigore dal 17 ott 2019
Riproduzione e traduzione di informazioni RESTREINT UE/EU RESTRICTED
1. Le informazioni RESTREINT UE/EU RESTRICTED possono essere riprodotte o tradotte su istruzione del detentore, purché l’originatore non abbia imposto limitazioni. Tuttavia, il numero di copie non è superiore a quanto strettamente necessario.
2. Se viene riprodotta solo una parte di un documento classificato, si applicano le stesse condizioni previste per la copia dell’intero documento. Gli estratti sono anch’essi classificati RESTREINT UE/EU RESTRICTED, a meno che l’originatore non li abbia espressamente contrassegnati come non classificati.
3. Le misure di sicurezza applicabili alle informazioni originali si applicano alle copie e alle traduzioni.
Storico versioni
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