Art. 4
Assegnazione del livello di classifica
In vigore dal 17 ott 2019
Assegnazione del livello di classifica
1. Il personale che redige un documento sulla base delle informazioni di cui all’ verifica sempre se il documento debba essere classificato. La classificazione di un documento come ICUE implica una valutazione e la decisione, da parte dell’originatore, che la sua divulgazione a persone non autorizzate potrebbe essere pregiudizievole per gli interessi dell’Unione europea o di uno o più Stati membri. Se i redattori nutrono dubbi sul fatto che il documento che redigono debba essere classificato come CONFIDENTIEL UE/EU CONFIDENTIAL e SECRET UE/EU SECRET, è opportuno che consultino il capo unità o il direttore responsabile.
2. Un documento è classificato almeno CONFIDENTIEL UE/EU CONFIDENTIAL se la sua divulgazione non autorizzata potrebbe, tra l’altro:
a)
pregiudicare concretamente le relazioni diplomatiche, cioè provocare proteste formali o altre sanzioni;
b)
pregiudicare la sicurezza o la libertà di persone fisiche;
c)
compromettere l’efficacia operativa o la sicurezza del personale dispiegato dagli Stati membri o da altri contributori o l’efficacia e di importanti operazione di sicurezza o intelligence;
d)
compromettere in modo sostanziale la capacità finanziaria di grandi organizzazioni;
e)
ostacolare le indagini su un reato o agevolare la criminalità;
f)
pregiudicare sostanzialmente gli interessi finanziari, monetari, economici e commerciali dell’Unione o degli Stati membri;
g)
ostacolare seriamente l’elaborazione o il funzionamento delle principali politiche dell’Unione;
h)
far cessare o perturbare gravemente le attività rilevanti dell’Unione;
i)
portare alla scoperta di informazioni classificate a un livello superiore.
3. Un’informazione è classificata almeno SECRET UE/EU SECRET se la sua divulgazione non autorizzata potrebbe, tra l’altro:
a)
provocare tensioni internazionali;
b)
danneggiare gravemente le relazioni con paesi terzi o organizzazioni internazionali;
c)
costituire una minaccia diretta di perdita di vite umane o compromettere gravemente l’ordine pubblico o la sicurezza o libertà delle persone;
d)
compromettere gravemente l’efficacia operativa o la sicurezza del personale dispiegato dagli Stati membri o da altri contributori o in modo duraturo l’efficacia e di operazione di sicurezza o intelligence della massima importanza;
e)
causare ingenti danni materiali agli interessi finanziari, monetari, economici e commerciali dell’Unione o degli Stati membri;
f)
portare alla scoperta di informazioni classificate a un livello superiore.
4. Gli originatori possono decidere di attribuire un livello di classifica standard alle categorie di informazioni che producono con regolarità. Essi garantiscono tuttavia che le singole informazioni ricevano il livello di classifica appropriato.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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