Art. 2

Criteri di accesso alle informazioni CONFIDENTIEL UE/EU CONFIDENTIAL e SECRET UE/EU SECRET

In vigore dal 17 ott 2019
Criteri di accesso alle informazioni CONFIDENTIEL UE/EU CONFIDENTIAL e SECRET UE/EU SECRET 1.   L’accesso alle informazioni classificate CONFIDENTIEL UE/EU CONFIDENTIAL o SECRET UE/EU SECRET può essere autorizzato dopo che: a) è stata accertata la necessità che una persona abbia accesso a determinate informazioni CONFIDENTIEL UE/EU CONFIDENTIAL o SECRET UE/EU SECRET per poter svolgere una funzione o un compito professionale per la Commissione europea; b) la persona è stata istruita sulle norme e sugli orientamenti di sicurezza pertinenti per la protezione delle informazioni CONFIDENTIEL UE/EU CONFIDENTIAL e SECRET UE/EU SECRET; c) la persona ha preso atto delle proprie responsabilità in materia di protezione delle informazioni in questione; d) la persona è stata autorizzata dall’autorità di sicurezza della Commissione ad accedere alle ICUE fino al livello pertinente e fino a una data specificata a norma dell’, paragrafo 1, punto 3, della decisione (UE, Euratom) 2015/444. 2.   Ai tirocinanti della Commissione non sono assegnati compiti per i quali sia necessario accedere ad informazioni CONFIDENTIEL UE/EU CONFIDENTIAL o SECRET UE/EU SECRET. 3.   L’accesso è negato o autorizzato per altre categorie di personale secondo la tabella riportata in allegato.
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