Art. 26

Altre condizioni specifiche di trattamento

In vigore dal 17 ott 2019
Altre condizioni specifiche di trattamento 1.   Sono rispettate tutte le condizioni di trasporto stabilite in un accordo sulla sicurezza delle informazioni o in accordi amministrativi. In caso di dubbio, il personale consulta il rispettivo ufficio di registrazione o la direzione «Sicurezza» della direzione generale Risorse umane e sicurezza. 2.   Il requisito del doppio imballaggio può venir meno per le informazioni classificate che sono protette da prodotti crittografici approvati. Tuttavia, per indicare l’indirizzo e anche in considerazione del fatto che è munito di un esplicito contrassegno di sicurezza, il supporto di memorizzazione rimovibile è trasportato almeno in una normale busta, ma può richiedere misure di protezione fisica supplementari, ad esempio buste imbottite a bolle d’aria.
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Altre condizioni specifiche di trattamento (Art. 26 Decisione (UE) 2019/1961) — Testo vigente | Portale Normativo