Art. 12

Registrazione a fini di sicurezza

In vigore dal 17 ott 2019
Registrazione a fini di sicurezza 1.   Le informazioni di livello CONFIDENTIEL UE/EU CONFIDENTIAL o SECRET UE/EU SECRET sono registrate a fini di sicurezza prima della diffusione e all’atto della ricezione. Le informazioni sono registrate: — quando entrano in un’entità organizzativa o ne escono; — quando entrano in un CIS o ne escono. 2.   Tale registrazione può essere effettuata su carta o in registri elettronici. 3.   Se le informazioni sono trattate elettronicamente in un CIS, le procedure di registrazione possono essere eseguite mediante procedure interne allo stesso CIS. In tal caso il CIS comprende misure volte a garantire l’integrità delle registrazioni dei registri elettronici. 4.   Il funzionario responsabile del controllo delle registrazioni tiene un registro contenente almeno le seguenti informazioni per ciascun documento: a) la data di registrazione del documento finale classificato; b) il livello di classificazione; c) se del caso, la data di scadenza del livello di classifica; d) il nome del dipartimento originatore; e) il destinatario o i destinatari; f) l’oggetto; g) il numero di riferimento assegnato al documento dal dipartimento originatore; h) il numero di registrazione; i) numero di esemplari distribuiti; j) se possibile, il registro delle fonti utilizzate per creare il documento; k) la data di declassamento o declassificazione del documento; l) dettagli relativi alla distruzione (luogo, data, metodo, supervisione, certificato di distruzione).
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