Art. 5

Requisiti per l’introduzione nell’Unione dei vegetali specificati

In vigore dal 16 ott 2019
Requisiti per l’introduzione nell’Unione dei vegetali specificati 1.   I vegetali specificati sono introdotti nell’Unione solo se sono rispettati i seguenti requisiti: a) sono accompagnati dal certificato fitosanitario di cui all’articolo 13, paragrafo 1, punto ii), della direttiva 2000/29/CE; b) sono conformi, a seconda dei casi, ai paragrafi 2, 3 o 4 e il rispettivo requisito è indicato nel certificato fitosanitario alla rubrica «Dichiarazione supplementare». 2.   I vegetali specificati sono stati coltivati per tutto il loro ciclo di vita in una zona che l’organizzazione nazionale competente per la protezione delle piante ha riconosciuto indenne dall’organismo specificato, conformemente alle pertinenti norme internazionali per le misure fitosanitarie. Il nome di tale zona è indicato nel certificato fitosanitario nella rubrica «Luogo d’origine». 3.   I vegetali specificati sono stati coltivati per tutto il loro ciclo di vita in un luogo di produzione nel quale nessun sintomo dell’organismo specificato né del vettoro specificato è stato osservato nel corso di ispezioni ufficiali dall’inizio dell’ultimo periodo vegetativo. Inoltre le seguenti condizioni sono state soddisfatte: a) i vegetali specificati destinati alla piantagione sono stati sottoposti a campionamenti e prove prima di essere esportati e sono risultati indenni dall’organismo specificato; b) i vegetali specificati diversi da quelli destinati alla piantagione sono stati sottoposti, prima di essere esportati, ad ispezione e, in caso di sintomi, a campionamenti e prove per rilevare la presenza dell’organismo specificato e sono risultati indenni dall’organismo. 4.   I vegetali specificati in coltura tissutale non originari di una zona indenne dall’organismo specificato sono stati prodotti da piante madri sottoposte a prove e risultate indenni dall’organismo specificato. 5.   I vegetali specificati sono introdotti nell’Unione solo se manipolati, imballati e trasportati in modo da impedire infestazioni da parte del vettore specificato.
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