Art. 3

Rilevamento o presenza sospetta dell’organismo specificato

In vigore dal 16 ott 2019
Rilevamento o presenza sospetta dell’organismo specificato Gli Stati membri assicurano che qualsiasi persona che ha sotto il suo controllo vegetali che possono essere stati colpiti dall’organismo specificato o dal suo vettore sia immediatamente informata della presenza o della sospetta presenza dell’organismo specificato e del suo vettore, delle possibili conseguenze, dei rischi e delle misure da adottare.
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