Art. 2

Remunerazione di taluni depositi detenuti presso la BCE

In vigore dal 15 ott 2019
Remunerazione di taluni depositi detenuti presso la BCE I conti accesi presso la BCE ai sensi della decisione BCE/2013/14 (5), della decisione BCE/2010/31 (6) e della decisione BCE/2010/7 (7) continuano ad essere remunerati al tasso sui depositi. Tuttavia, quando su tali conti è necessaria la giacenza di depositi anticipata rispetto alla data nella quale deve essere effettuato il pagamento in conformità alle previsioni legislative o contrattuali applicabili al servizio interessato, per il periodo di giacenza anticipata tali depositi sono remunerati al tasso dello zero per cento o al tasso sui depositi presso la banca centrale, se superiore.
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