Art. 1

Remunerazione delle riserve in eccesso

In vigore dal 15 ott 2019
Remunerazione delle riserve in eccesso 1.   Le riserve in eccesso degli enti soggetti all’ del regolamento (CE) n. 1745/2003 della Banca centrale europea (BCE/2003/9) (3) eccedenti la riserva obbligatoria ai sensi del regolamento (CE) n. 2531/98 del Consiglio (4) e del regolamento (CE) n. 1745/2003 (BCE/2003/9) (di seguito «riserve in eccesso») sono remunerate al tasso dello zero per cento o a quello sui depositi presso la banca centrale, se inferiore. 2.   Una parte delle riserve in eccesso di un ente detenute nei conti di riserva dell’ente ai sensi degli del regolamento (CE) n. 1745/2003 (BCE/2003/9) fino a un multiplo della riserva obbligatoria dell’ente (di seguito «detrazione») è esentata dalla regola di remunerazione di cui al paragrafo 1. Il moltiplicatore «m» utilizzato per il calcolo della detrazione e il tasso di interesse applicabile alle riserve in eccesso esentate sono specificati dal Consiglio direttivo e successivamente pubblicati sul sito Internet della BCE. Gli aggiustamenti del moltiplicatore «m» e/o del tasso di interesse applicabile alle riserve in eccesso esentate si applicano a partire dal periodo di mantenimento successivo alla comunicazione della decisione del Consiglio direttivo, salvo che sia diversamente specificato. Le riserve in eccesso esentate sono determinate sulla base della media dei saldi di fine giornata dei conti di riserva dell’ente, ai sensi degli del regolamento (CE) n. 1745/2003 (BCE/2003/9), durante un periodo di mantenimento. Le disponibilità in depositi presso l’Eurosistema non sono considerate riserve in eccesso. 3.   Gli interessi dovuti o guadagnati sulle riserve in eccesso esentate o non esentate sono dedotte tramite addebito sui conti di riserva dell’ente interessato, oppure a seconda dei casi, pagato nella seconda giornata operativa della BCN successiva la fine del periodo di mantenimento su cui è stato calcolato l’interesse. 4.   In caso di enti che detengono riserve obbligatorie attraverso un intermediario ai sensi degli articoli 10 o 11 del regolamento (CE) n. 1745/2003 (BCE/2003/9), la detrazione è calcolata come stabilito nel presente paragrafo. Il moltiplicatore «m» utilizzato per il calcolo della detrazione si applica alle riserve obbligatorie aggregate che devono essere mantenute dell’ente intermediario interessato per conto proprio e per tutti gli enti per i quali mantiene le riserve obbligatorie ai sensi degli articoli 10 o 11 del regolamento (CE) n. 1745/2003 (BCE/2003/9). Il tasso di interesse applicabile alle riserve in eccesso esentate si applica unicamente alle riserve in eccesso detenute nei conti di riserva dell’intermediario interessato ai sensi degli del regolamento (CE) n. 1745/2003 (BCE/2003/9).
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