Art. 5

In vigore dal 7 ott 2019
In conformità dell’articolo 29, paragrafo 4, dell’atto di Ginevra, una dichiarazione acclusa allo strumento di adesione stabilisce una proroga di un anno del termine di cui all’articolo 15, paragrafo 1, dell’atto di Ginevra e dei periodi di cui all’articolo 17 dell’atto di Ginevra, secondo le procedure di cui al regolamento di esecuzione comune. In conformità della regola 5, paragrafo 3, lettera a), del regolamento di esecuzione comune, una notifica al direttore generale dell’OMPI acclusa allo strumento di adesione prescrive che, ai fini della protezione di una denominazione di origine o di un’indicazione geografica registrata nel territorio dell’Unione, in aggiunta agli elementi obbligatori di cui alla regola 5, paragrafo 2, del regolamento di esecuzione comune la domanda rechi informazioni riguardanti, nel caso di una denominazione di origine, la qualità o le caratteristiche del prodotto e il suo legame con l’ambiente geografico della zona geografica di produzione e, nel caso di un’indicazione geografica, la qualità, la reputazione o altre caratteristiche del prodotto e il suo legame con la zona geografica di origine.
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