Art. 3

In vigore dal 7 ott 2019
Gli Stati membri che lo desiderano sono autorizzati a ratificare o ad accedere, a seconda dei casi, all’atto di Ginevra, al fianco dell’Unione e nell’interesse di questa, nonché nel rispetto integrale della sua competenza esclusiva.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

eli:dec:2019:1754:oj#art-3

Torna alla scheda dell'atto
Home
Cerca
Mie
Shop
Profilo
Art. 3 Decisione (UE) 2019/1754 — Testo vigente | Portale Normativo