Art. 5

Spostamento all'interno dell'Unione dei vegetali specificati destinati alla piantagione

In vigore dal 26 set 2019
Spostamento all'interno dell'Unione dei vegetali specificati destinati alla piantagione I vegetali specificati destinati alla piantagione, originari del territorio dell'Unione, possono essere spostati all'interno dell'Unione solo se sono accompagnati da un passaporto delle piante preparato e rilasciato conformemente alla direttiva 92/105/CEE (2) della Commissione e se soddisfano uno dei seguenti requisiti: a) provenire da zone notoriamente indenni dall'organismo specificato; b) nel caso di vegetali destinati alla piantagione, ad eccezione delle sementi: i) provenire da un sito di produzione notoriamente indenne dall'organismo specificato sulla base di ispezioni ufficiali effettuate al momento opportuno per rilevare tale organismo; e ii) derivare da sementi che provengono da zone indenni dall'organismo specificato o che sono state sottoposte a prove ufficiali per rilevare la presenza dell'organismo specificato su un campione rappresentativo con metodi adeguati e che, in queste prove, sono risultate indenni dall'organismo specificato; c) nel caso delle sementi, il campionamento ufficiale e le prove per l'organismo specificato sono stati effettuati su un campione rappresentativo con metodi adeguati e, in queste prove, le sementi sono risultate indenni dall'organismo specificato.
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