Art. 3
Rilevamento o presenza sospetta dell'organismo specificato
In vigore dal 26 set 2019
Rilevamento o presenza sospetta dell'organismo specificato
Gli Stati membri garantiscono che chiunque abbia sotto il proprio controllo vegetali che possono essere infetti dall'organismo specificato sia immediatamente informato della presenza effettiva o sospetta dell'organismo specificato, delle conseguenze e dei rischi possibili nonché delle misure da adottare per impedirne l'insediamento e la diffusione.
Storico versioni
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